Anno 2003

Allegato A) alla Delibera del Consiglio Comunale N.122 del 3/07/03

COMUNE DI CARPI

REGOLAMENTO DEI

" MERCATI del GIOVEDI’ e del SABATO in PIAZZA MARTIRI "

[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Art. 1

TIPOLOGIA dei MERCATI

  1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 995 del 06.07.1992 denominati "MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI’ e del SABATO di Piazza MARTIRI". L'area di piazza Martiri, come definita al successivo art. 3, è considerata area mercatale;

  1. L’esercizio delle attività nell’ambito dei mercati è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

  1. I mercati, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 sono di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti non alimentari (ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi - art. 30 co. 5 D.lgs. 114/98 combinato con artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86 - 89 TULPS), con la riserva dei posteggi alle merceologie alimentari (2%) come definita al successivo articolo 3, lettera b).

  1. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato, (art. 6 co.1 lett. c l.r.12/99)

Art. 2

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

  1. I mercati sono annuali con cadenza settimanale ed hanno luogo nelle giornate del GIOVEDI’ e del SABATO.
  2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo, compresa la ricorrenza del Patrono (ricadente il 20 Maggio) l’attività mercatale viene ugualmente esercitata ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 dicembre, 26 Dicembre.
  3. Entro il 30 novembre di ogni anno1), sentite le associazioni locali dei commercianti su aree pubbliche, una rappresentanza degli operatori dei mercati stessi e le associazioni locali dei consumatori, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose, o essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso. Comunque questi mercati non possono ricadere nelle giornate festive indicate al precedente comma 2.

  1. Lo svolgimento dei mercati straordinari è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:

    1. le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
    2. la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all’eventuale ridimensionamento dell’area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

  1. L’orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 50 co. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

  1. l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
  2. l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
  3. l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
  4. l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
  5. l’orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 12,
  6. le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

  1. Qualora intervengano gravi e/o eccezionali eventi quali calamità naturali, circostanze eccezionali e/o imprevedibili comportanti guasti di infrastrutture pubbliche, il dirigente, con proprio atto e/o comunicato stampa modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, di concerto con le associazioni di categoria e la rappresentanza degli operatori, consentendo il recupero per i giorni di mancato svolgimento. Tale recupero potrà essere effettuato, di norma, entro i 60 giorni successivi il giorno di mancato svolgimento e verrà autorizzato solo qualora la richiesta sia sottoscritta per adesione da almeno il 60% dei concessionari.
  2. Potrà essere consentito il prolungamento pomeridiano dell’attività mercatale, qualora la richiesta dell’esercizio in orario pomeridiano sia avanzata almeno 15 giorni prima e sottoscritta per adesione da almeno il 60% dei concessionari.

L’accoglimento della richiesta è altresì condizionata alla disponibilità dell’area.

Nota: 1) L'obbligo di rendere noto il calendario entro il 30 novembre è previsto al punto 2 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1368 del 26/7/1999.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

  1. Il mercato si svolge su piazza DEI MARTIRI, esclusivamente nell’area individuata dalle rispettive planimetrie del GIOVEDI' e del SABATO, allegate al presente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ....…. del ........…. nelle quali sono evidenziati (art. 7 co 1 l.r. 12/99) in particolare:

  1. l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche (posteggi);

  1. il totale dei posteggi come segue:

Per il mercato del Giovedì:

- n. 156, posteggi in totale tutti con carattere permanente, riservati ad operatori su aree pubbliche di cui:

  • n. 153 riservati alla vendita di prodotti non alimentari
  • n. 3 riservati a merceologia esclusiva alimentare, limitatamente ai prodotti alimentari che non necessitano di condizionamento termico per la loro conservazione (es. frutta, verdura, scatolame, pasta secca, dolciumi, caramelle, cioccolatini, biscotti secchi, ecc.), ai sensi dell'Ordinanza del 3.4.2002 del Ministero della Salute.

Per il mercato del Sabato:

  • n. 74 posteggi in totale, tutti con carattere permanente, riservati ad operatori su aree pubbliche, di cui:
  • n. 72 riservati alla vendita di prodotti non alimentari
  • n. 2 riservati a merceologia esclusiva alimentare, limitatamente ai prodotti alimentari che non necessitano di condizionamento termico per la loro conservazione (es. frutta, verdura, scatolame, pasta secca, dolciumi, caramelle, cioccolatini, biscotti secchi, ecc.), ai sensi dell'Ordinanza del 3.4.2002 del Ministero della Salute.

  1. la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

  1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Emilia Romagna, l’elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1 lett. b Del. reg. 1368/99).

  1. Il medesimo elenco deve essere esposto all’Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio.

  1. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, del settore merceologico non alimentare e/o del settore alimentare a merceologia limitata di cui al precedente art. 3 e contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.

  1. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità, (punto 2 lett. c Del. reg. 1368/99) :

  1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un’unica autorizzazione,

  1. in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L’anzianità d’azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 dall’operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.

  1. L’assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lett. c Del reg. 1368/99).

  1. La concessione di posteggio ha durata decennale (art. 28 del D.lgs. 114/98) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza1).

  1. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6, co. 1 e l’accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 8 e 9 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.

  1. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4 co. 1 l.r. 12/99).

  1. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle eventuali spese relative al consumo dell’energia elettrica ed altre eventuali spese per servizi accessori.

  1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :

  1. rinuncia del titolare;
  2. revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 co. 3 l.r. 12/99);
  3. revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare (art. 29 co.4 lett. b del D.lgs. 114/98), giustificati come previsto al successivo articolo 11.
  4. Qualora sussistano gravi motivi, opportunamente documentati, il periodo di assenza può prolungarsi, previa autorizzazione, fino ad ulteriori 18 settimane.

  5. revoca dell'autorizzazione amministrativa.

11. L’autorizzazione amministrativa è revocata (art. 29 co.4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 co.2 l.r. 12/99) :

  1. nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
  2. nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione dell’istanza stessa, salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5, co.2 lett. b l.r. 12/99), in caso di comprovata necessità;
  3. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 10 ;
  4. nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell’azienda o del ramo d’azienda ai fini dell’ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 11 co. 2.

12 2). In caso di rinuncia o di revoca della concessione di posteggio, viene rilasciata, d'ufficio, una nuova autorizzazione di tip. B) con l'annotazione degli estremi dell’autorizzazione di tipo A) rinunciata o revocata e con la precisazione che trattasi di sostituzione autorizzatoria, al fine di salvaguardare eventuali presenze maturate in altri mercati o fiere3).

Note

  1. Il rinnovo effettuato d'ufficio è stato inserito in analogia con quanto previsto al punto 5 lett. a) della delibera n. 1368 in data 26/7/1999 della Giunta della Regione Emilia Romagna che prevede il "rinnovo tacito" alla scadenza delle concessioni di posteggio riguardanti le autorizzazioni frazionate d'ufficio.
  2. Sul comma 12 è stato posto un quesito al MICA, in quanto in contrasto con l'art. 5 comma 2 lettera c) del D.lgs. 114/98. D'altra parte la fattispecie prevista dal comma 12 del Regolamento comunale non è in alcun modo disciplinata.
  3. L’interesse è costituito da eventuali presenze in mercati o fiere maturate su quella stessa autorizzazione.

Art. 5

SUBINGRESSO

(art. 4 l.r. 12/99)

  1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su comunicazione del subentrante, comporta:

a) il mantenimento del settore merceologico non alimentare o alimentare limitato

b) l’intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,

c) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett. c Del.reg. 1368/99).

  1. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l’attività dopo aver presentato comunicazione di subingresso sia per la voltura dell’autorizzazione che per il contestuale rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

  1. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all’art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del de cuius1) per sei mesi dalla data di apertura della successione.

  1. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve comunicare la voltura dell’autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 co.2 l.r. 12/99) e/o cedere l’azienda a terzi.

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società, qualora costui sia unico possessore dei requisiti professionali;

  1. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, i relativi titoli autorizzatori, su comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su comunicazione, sono reintestati al proprietario.

Nota

  1. v. circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/5/1999, punto 11.2.

Art. 6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett. b Del reg. 1368/99)

  1. In concomitanza con la "Maratona d'Italia", o sua diversa definizione, il mercato del Sabato è automaticamente spostato al Piazzale delle Piscine. La Polizia Municipale è incaricata dell'assegnazione e della localizzazione dei posteggi sulla base della planimetria appositamente predisposta.
  2. In caso di eventi eccezionali e particolarmente significativi per la città, non organizzabili in altra data, l'Amministrazione si riserva la facoltà di un ulteriore spostamento totale al piazzale delle piscine o altra eventuale area da concordare, del mercato del giovedì o del sabato. In alternativa la soppressione del mercato stesso (giovedì o sabato) con recupero in altra giornata da concordare tra le parti.
  3. In caso di forza maggiore o eventi calamitosi, in alternativa alla eventuale soppressione dei mercati del giovedì e/o del sabato l’area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative.
  4. Eventuali spostamenti parziali occasionali di posteggi dovranno essere preventivamente concordati con le associazioni di categoria e gli operatori.
  5. Il Dirigente, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori su area pubblica maggiormente rappresentative a livello regionale ed una rappresentanza degli operatori dei mercati, individua le aree e la dislocazione dei posteggi. La Polizia Municipale provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento, così come nei casi contingibili e urgenti.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 7

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

  1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all’art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell’attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
  2. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le
  3. necessità dei banchi, seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 10.

  4. Le domande di spostamento di posteggio di cui al comma 2 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
  5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 8

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2 lett. h) Del. reg. 1368/99)

  1. Le domande di scambio consensuale di posteggio, da presentarsi contestualmente, sono sempre accolte.

2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 9

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

(punto 2, lettera i) - Del. Reg. 1368/99)

Nel rispetto del mantenimento dei n. 3 posteggi alimentari al mercato del Giovedì e dei n. 2 posteggi alimentari al mercato del Sabato:

  1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, qualora si verifichi la condizione di cui al successivo punto 2, e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.

  1. Il Comune, su richiesta degli interessati può concedere l’ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell’azienda o del ramo d’azienda, rendano al Comune l’autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
  2. Qualora l’area conseguita con il posteggio acquisito comporti un ampliamento superiore a mq. 80, la superficie in eccedenza costituirà suolo di camminamento laterale e/o frontale.
  3. L’accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell’autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all’azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d’ufficio della planimetria dell’area mercatale.
  4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 10

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA

E DELLE GRADUATORIE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO 1)

(punto 7 lett. a Del reg. 1368/99)

  1. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l’indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l’elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché le "graduatorie dei titolari di posteggio" (approvate con gli atti indicati al successivo comma 3). Copia di tali atti è depositata anche presso l’ufficio Commercio del Comune.

2. Le graduatorie dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:

  1. Maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio

(equivale alla data di rilascio della concessione), tenendo conto anche del/i dante/i causa.

  1. A parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell’autorizzazione amministrativa a cui era riferita l’originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, con gli elementi identificativi di ogni passaggio di proprietà dell’azienda.

  1. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" approvata con atto prot. n. 28900 del 25.07.2000 modificata con atto prot. 33932 del 14.09.2000 e con atto prot. 38277 per il mercato del Giovedì; con atto prot. n. 28903 del 25.7.2000, modificata con atto n. 38277 dell'11.11.2002 per il mercato del Sabato.

  1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o del ramo d’azienda comporta anche l’ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99).

Art. 11

ASSENZE E DELEGHE

  1. I concessionari di posteggio, non presenti con le attrezzature sulla propria area di vendita, all’orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

  1. Sono considerati assenti anche gli operatori che:

  • abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell’orario di cui al precedente art. 2 co. 5 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie;

  • hanno sottoscritto l’adesione ai mercati straordinari o al prolungamento mercatale pomeridiano, ma di fatto non si presentano o non permangono fino al termine dell'orario stabilito, per l’esercizio effettivo dell’attività; tale assenza viene computata nel mercato ordinario.

  • Non esercitano attività di vendita per assenza dell’operatore dal proprio posteggio

  1. Ai fini dell’art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

    1. L’assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l’assenza autorizzata ai sensi del precedente art. 4, punto 10, lettera c), ultimo comma.
    2. L’assenza causata da intemperie che provochino l’inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
    3. Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda/comunichi la sospensione dell'attività fino al termine previsto all'art. 5, punto 4 del presente regolamento;
    4. La mancata partecipazione a mercati straordinari, a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate o al prolungamento mercatale pomeridiano, da parte di coloro che non hanno aderito all’iniziativa.

  1. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante2). Al subentrante, sempre ai fini dell’art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 vengono computate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
  2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante (spunta) è consentita, su dichiarazione scritta a:

  • collaboratori familiari (art. 230 bis del Codice Civile);
  • dipendenti (collocamento ordinario);
  • lavoratori interinali (Legge 196/1997);
  • associati in partecipazione (art. 2549 - 2554 del Codice Civile);
  • collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995)
  • tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro

In caso di Società di persone regolarmente costituite, i Soci stessi possono svolgere l'attività senza alcuna dichiarazione.

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Art. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/99)

  1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l’apposito Registro entro l’orario di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell’attività di vendita.

E' ammessa l'autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi comune italiano e di tipo a) solo se rilasciata da un comune della Regione Emilia Romagna, fatti salvi i diritti acquisiti.

  1. Dopo la verifica delle assenze dei titolari di concessione di posteggio, da parte della polizia municipale, l’assegnazione avviene seguendo l’ordine delle cosiddette "graduatorie degli spuntisti" (alimentaristi e non alimentaristi), facendo scegliere il posteggio vacante da occupare direttamente allo spuntista, sulla planimetria del mercato. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di volte che l’operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l’assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98).

  1. In caso di parità di numero di presenze, nell’assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell’azienda con maggiore anzianità dell’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell’operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000. In caso di ulteriore parità, costituisce diritto di priorità la maggiore anzianità dello spuntista risultante al Registro delle imprese. Qualora si rendesse necessaria un'ulteriore valutazione, si procederà mediante sorteggio.

  1. I posteggi a merceologia esclusiva destinati alla vendita dei prodotti alimentari non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente, con priorità, ad esercenti che trattano prodotti alimentari, come individuati all'art. 3, comma 1 lettera b) del presente regolamento, sempre nel rispetto della relativa graduatoria degli spuntisti.

5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono compatibilmente con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all’interno del mercato. Gli operatori assegnatari hanno altresì il diritto – dovere di svolgere l’attività, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 114/98.

  1. L’operatore viene considerato assente ai fini dell’aggiornamento della graduatoria, qualora:

  • non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo (autonegozio) /banco;

  • vi rinuncia dopo l’assegnazione;

  • abbandoni il posteggio in caso di maltempo, qualora almeno il 50% dei concessionari rimanga presente.

  • non esercita l’attività di vendita per assenza dell’operatore sul posteggio.

  • Qualora, successivamente all'assegnazione di un posteggio, non proceda all'occupazione e all'esercizio dell'attività.

  1. In occasione dell’effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell’aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

  1. Nell’ambito del mercato:

  • L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria relativa a ciascuna di esse, può ottenere fino a due assegnazioni di posteggio temporaneamente vacante;

  • Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione,

  • Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:

    1. non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
    2. se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante,

  1. Le presenze o le assenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall’Ufficio Polizia Municipale.

  1. Per la formazione della graduatoria, occorre inoltre tenere conto che:

  • Le presenze maturate in qualità di spuntista che hanno consentito di ottenere un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2 co. 3 l.r. 12/99).

  • La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall’art. 13, co. 3 del presente Regolamento (art. 5 co. 4 l.r. 12/99). L’aggiornamento della graduatoria di spunta con l’azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2003, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 13

GESTIONE MERCATALE

1. La gestione del mercato può essere affidata ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio del mercato, pur conservando in capo all'Amministrazione Comunale, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato (art. 6 L.R. n. 12/99).

  1. In caso di adesione al consorzio di titolari di posteggio concedenti in uso il medesimo (affittanza d'azienda, comodato, ecc.), l'adesione al consorzio deve essere altresì formalizzata secondo le modalità stabilite nello statuto del consorzio, dal concessionario/gestore del posteggio stesso.

Art. 14

COMUNICAZIONE TRASFERIMENTO SEDE/RESIDENZA
VARIAZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA

1. Nel caso in cui l'operatore titolare o gestore di autorizzazione mercatale trasferisca la propria residenza o sede legale in altro Comune, deve darne comunicazione al Comune sede di posteggio ai fini dell'aggiornamento del proprio titolo autorizzatorio/concessorio, entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Qualora l'operatore, sia esso impresa individuale o societaria, modifichi nelle forme di legge, propri elementi costitutivi che vanno a variare elementi sostanziali della propria impresa (es. trasformazione società in ditta individuale per mancata ricomposizione della compagine sociale, modifica legale rappresentante della società, modifica denominazione, trasformazione e fusione societaria, ecc.) deve darne comunicazione all'amministrazione entro 30 giorni dall'evento, al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione/concessione, necessario per la corretta gestione dei mercati ed il reale soggetto verso il quale agire.

Art. 15

CIRCOLAZIONE STRADALE

  1. Il Dirigente del Comando di Polizia Municipale, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata al mercato (art. 28, co.16 - D.lgs. 114/98).

  1. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell’area mercatale e in un raggio di mt. 400, salvo esplicita e motivata autorizzazione ( art. 3 co. 5 L.R. 12/99)

Art. 16

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

  1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio con divieto di invadere con merci e attrezzature, sia aeree (es. tende) che a terra, la corsia di emergenza e le corsie di transito.

  1. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell’area di mercato, parallelamente al rialzato, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

  1. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, con eventuale adozione degli opportuni accorgimenti per salvaguardare la presenza della corsia di emergenza (come da planimetria)

  1. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare l'accesso, l'uscita, nonché il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell’orario prestabilito.
  2. Gli esercenti sono altresì tenuti a rispettare la distanza minima di cm. 50 tra un banco e l’altro; qualora siano concessionari di due posteggi contigui, su richiesta, può essere concessa l'occupazione dell'area di separazione, previo pagamento del canone di occupazione.

Art. 17

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA

  1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione/concessione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 co. 1 L.R. 12/99).
  2. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
  3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
  4. E’ vietato utilizzare in comune il proprio posteggio con altri operatori economici.
  5. L’occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
  6. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo e quella superiore, rialzabile al fine di agevolare il passaggio degli automezzi. In caso di sostituzione delle attrezzature, queste devono avere la mobilità necessaria ad agevolare le operazioni di transito.
  7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1,00 mt. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso. E' inoltre consentito appendere merce alle attrezzature purchè queste non sporgano di più di 20 cm. dal fronte della propria area di posteggio.
  8. E’ vietato l’utilizzo di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
  9. E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
  10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci nonché la normativa specifica di settore.
  11. Gli operatori, nell’utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
  12. Nell’area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti, sia per l'impatto acustico che per le emissioni in atmosfera, nel rispetto delle vigenti normative in materia, purchè dotate di dichiarazione di conformità alle normative CE in materia. Le dichiarazioni tecniche di conformità, prima di essere utilizzate, dovranno essere depositate all'ufficio commercio su aree pubbliche.

Art. 18

NORME IGIENICO SANITARIE

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

  1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b, ed al successivo art. 19, sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3/4/2002 ed alla vigilanza dell’Autorità sanitaria.

  1. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza, ai sensi della L. 283/62 e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

  1. I posteggi individuati a merceologia esclusiva alimentare limitata (n. 3 al mercato del Giovedì e n. 2 al mercato del Sabato) devono mantenere tale destinazione anche in caso di cessione, a qualunque titolo, dell'azienda.
  2. Il posteggio attualmente in esercizio per la vendita di prodotti caseari, può continuare l'esercizio dell'attività, nello spazio individuato, per ragioni igienico-sanitarie, in Corso A. Pio, fuori dall'area mercatale solo fino alla esecuzione del progetto di riqualificazione urbana dell'asse viario Garibaldi - Pio. Al completamento del citato progetto di riqualificazione viaria, l'operatore in esercizio alla data di approvazione del presente regolamento, qualora intenda mantenere ancora la vendita di prodotti caseari dovrà obbligatoriamente uniformarsi ad una delle seguenti opzioni:

  • trasferirsi nell'area mercatale di Via Ugo da Carpi in quanto area attrezzata ai sensi dell'ordinanza 3-4-2002 del Ministero della Sanità;
  • rimanere in Piazza Martiri, con l'obbligo di rientrare nel posteggio occupato prima dello spostamento per ragioni igienico-sanitarie e sarà tenuto ad attivare esclusivamente la vendita dei prodotti alimentari individuati all'art. 3 del presente regolamento;
  • dotarsi di attrezzature adeguate (negozio mobile) rispondenti ai requisiti stabiliti dalla già citata Ordinanza del Ministero della Sanità e dal precedente art. 17, comma 12;

Tali norme sono estese anche all'eventuale subentrante, a qualunque titolo, nell'esercizio dell'attività.

  1. Fino al completamento del progetto di riqualificazione viaria dell'asse Garibaldi-Pio il posteggio individuato in planimetria del mercato del giovedì col n._59, a partire dalla data di esecutività del presente atto dovrà essere destinato, con priorità, agli spuntisti del settore alimentare, solo in assenza del titolare del posteggio (attualmente ubicato fuori mercato).

Art. 20

SANZIONI

(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/concessione o fuori del territorio di validità della stessa, è punito con la sanzione prevista all'art. 29, co. 1 del D.Lgs. 114/98, cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,68) e la confisca delle attrezzature e della merce.

  1. Per l’applicazione delle sanzioni relative alle violazione degli articoli del presente regolamento, si seguono le norme stabilite dalla L. 24.11.1981 n° 689 e dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 come modificato dalla L. 3/2003;
  2. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco.
  3. I proventi vanno al Comune.
  4. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, in virtù dell’art. 16 della L. 689/81, una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione massima prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.
  5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, come aggiunto dalla Legge 16.1.2003, n. 3.
  6. Il commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione, o fuori dal territorio di validità ( da intendersi anche qualora il concessionario o lo spuntista operino in un posteggio assegnato ad altro operatore ) è punito con la sanzione prevista dall’art. 29 cm. 1° del D.Lvo 114/98, cioè con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature.
  7. Alla violazione dei sottoelencati limiti e divieti previsti nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300:
  8. vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell’autorizzazione/concessione ed al precedente art. 17, comma 9, sia da parte dei titolari di posteggio che da parte degli spuntisti;

    cedere a terzi l’uso totale o parziale del proprio posteggio ( art. 17 co. 4° )

    vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ( art. 17 co. 9 ° )

  9. Alla violazione delle seguenti norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00:

  1. art. 14
  2. art. 17 co. 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° e 12°

  1. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
  2. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo il dettato dell’art. 29 cm. 3° del D.Lvo 114/98, le violazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo possono comportare la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.
  3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessioni di posteggio fino al pagamento del dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa come assenza.
  4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie fissata dal presente regolamento nei limiti sopraesposti è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( media nazionale ) verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità degli euro.

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