Approvato con D.C.C. n. 62 del 05.05.11
Pubblicato dal 09.05.2011
In vigore dal 29 .05. 2011

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

 

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale. 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi</strong > di proprietà comunale</strong > e nel rispetto delle normativa vigente.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Fioriere ornamentali.
2. La Giunta Comunale potrà approvare annualmente l'elenco delle aree adottabili. In mancanza, presso il Settore A3 – Servizio Verde Pubblico, chiunque vi abbia interesse può verificare se l'area da esso individuata per una possibile adozione è "adottabile".
3. La domanda di "adozione" (allegato 2 al presente regolamento) può essere presentata solo per le aree adottabili indicate nell'elenco approvato dalla Giunta, ovvero (in mancanza di tale elenco) solo dopo che sia stato rilasciato parere positivo dal citato Servizio Verde Pubblico, il quale può avvalersi di informazioni detenute presso altri uffici qualora ne determini la necessità.
4. Il parere positivo di cui al punto 3 è rilasciato al solo fine di attestare la proprietà comunale del terreno individuato su mappa catastale, e la sua natura di "area a verde pubblico", senza per questo pregiudicare l'esito dell'istruttoria sulla richiesta di adozione, finalizzata alla stipula della relativa convenzione. L'istruttoria, affidata al Servizio Verde Pubblico del Settore A3, dovrà verificare che la proposta presentata in sede di richiesta sia congruente rispetto all'esigenza primaria di corretta gestione del verde e dell'arredo urbano.
5. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 è quello indicato all'Allegato 1 del presente Regolamento.

 

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
a. singoli cittadini e cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
b. organizzazioni di volontariato;
c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente

 

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, con le stesse modalità descritte nelle schede tecniche che saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale;
2. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, con le stesse modalità descritte nelle schede tecniche che saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale;
3. la creazione di orti urbani collettivi destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante, secondo le specifiche "Linee Guida" da adottare con atto successivo.
Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

 

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Servizio Verde Pubblico del Settore A3, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 2 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. Il responsabile del citato Servizio, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, il Dirigente del Settore A3, con propria Determinazione, approva l'assegnazione in adozione dell'area verde.
4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in allegato 3 al presente regolamento, che sarà sottoscritta entro 60 giorni dalla data della sopracitata Determinazione Dirigenziale.
5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. progetto di riconversione dell'area verde (stato di progetto) redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;
3. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
c) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani collettivi la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità come indicato nelle "Linee Guida" da adottare con atto successivo;
3. relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente.
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

 

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area / lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. II soggetto adottante non può richiedere una superficie superiore a mq. _____________ (se la Giunta Comunale ritiene opportuno indicare un limite, nella delibera di cui all'art. 3 punto 2).
3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Servizio Verde Pubblico del Settore A3 e preliminarmente autorizzata mediante determinazione dirigenziale da comunicare per iscritto al soggetto adottante.
Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. II soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.
8. Il Comune, a mezzo del Servizio Verde Pubblico del Settore A3, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
9. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati alla citato Servizio onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
10. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
11. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5. Dovrà a tal fine munirsi di idonea copertura assicurativa. Il Comune di Carpi assume a proprio carico l'onere di tale copertura assicurativa, o mediante rimborso del premio o rendendosi disponibile, qualora ritenuto più conveniente, ad estendere all'adottante le proprie polizze assicurative.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate

 

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale ovvero dal Servizio Verde Pubblico del Settore A3, su richiesta degli interessati, mediante il parere di cui all'art. 3 punto 3.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi e mette a disposizione dei soggetti adottanti il materiale di consumo disponibile.
5. La Giunta, con la delibera di cui all'art. 3 comma 2, prevederà l'erogazione di un piccolo contributo a consuntivo (da commisurare sulla base dei risultati ottenuti dall'adottante e proporzionale alla dimensione dell'area), che l'adottante utilizzerà, oltre che per il rimborso dei materiali di consumo non forniti dall'Amministrazione, prioritariamente per incrementare o migliorare la propria dotazione di attrezzatura necessaria alla corretta gestione dell'area.
6. Resta a carico dell'Amministrazione sia la realizzazione di un adeguato impianto irriguo che la copertura finanziaria dello stesso e del relativo consumo di acqua. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di decidere di volta in volta l'opportunità della realizzazione e dell'uso di tali impianti.

 

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Servizio Verde Pubblico del Settore A3 almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata attraverso Determinazione Dirigenziale comunicata per iscritto al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Verde Pubblico del Settore A3 con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

 

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa, con le medesime modalità previste all'art. 7 punto 11. 

 

ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

 

ALLEGATO 1- ELENCO DELLE SPECIE BOTANICHE
Riferimento agli elenchi di cui agli allegati 6 e 7 delle NTA del vigente PRG

 

ALLEGATO 2- RICHIESTA DI  ADOZIONE 

 

ALLEGATO 3 - CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI 

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